CODICE DI CONDOTTA
RELATIVO ALL’UTILIZZO DI TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE A DISTANZA
NELL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI
Art. 1
Limiti nell’uso di tecnologie elettroniche per la
comunicazione a distanza
1.
L'uso
di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è consentito agli
psicologi limitatamente allo svolgimento di attività di informazione
scientifica e professionale, di attività di formazione e di psico-educazione e
di attività di raccolta dati a fini di ricerca.
2.
Il
processo di valutazione diagnostica ed attitudinale, relativo all’area della
psicologia del lavoro e dello sport, sia basato sulla semplice osservazione, sia
basato sull'uso di materiali psicodiagnostici e psicometrici, può essere
occasionalmente condotto, con l’ausilio delle dette tecnologie per la
comunicazione a distanza e con particolare attenzione alla tutela dei dati così
acquisiti. Tali interventi saranno limitati alle successive fasi di sviluppo del
rapporto professionale e, quindi, ai clienti e ai committenti con i quali gli
psicologi abbiano di persona preventivamente stabilito rapporti diretti, non
mediati quindi dalle tecnologie sopra menzionate.
3.
In
ogni caso, ed in particolare con l’utilizzo di internet, è vietato:
a)
svolgere
attività di diagnosi, per la quale l’incontro di persona con il
cliente/paziente è sempre condizione imprescindibile;
b)
fornire
indicazioni su trattamenti da effettuare;
c)
esprimere
giudizi sull’appropriatezza degli interventi e/o delle diagnosi effettuati da
colleghi;
d)
manifestare
qualsiasi tipo di commento, suggerimento o valutazione in relazione a casi
specifici.
4.
Le
attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno di cui all'art. 1 L.
18.2.1989 n.56, le attività a ciò
affini indicate dalla L. n. 170 del
2003, riguardante le competenze degli iscritti alla sezione B dell’Albo e le
attività di psicoterapia di cui all’art. 3 L. 56/89, non possono essere
svolte con la mediazione di tecnologie elettroniche per la comunicazione a
distanza, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per l’impossibilità di
mantenere di persona il contatto con i clienti/pazienti. In tal caso ciò è
consentito alle seguenti condizioni:
a)
il
rapporto con il cliente/paziente sia già stato stabilito in precedenza di
persona e senza l’utilizzo delle tecnologie sopra menzionate;
b)
per
fasi chiaramente determinate e circoscritte nel tempo;
c)
senza
corresponsione di compenso, poiché il rapporto mediato dalle tecnologie per la
comunicazione a distanza, non può configurarsi come una delle attività
indicate nella prima parte di questo comma.
Art.2
Consenso informato
1.
In
tutti i casi previsti dall’art. 1 gli psicologi sono tenuti ad acquisire dai
clienti e dai committenti il consenso informato per l'uso di tecnologie
elettroniche per la comunicazione a distanza.
2.
Le
regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si applicano anche per i
servizi a distanza qualunque tipologia di supporto o tecnologia sia utilizzata.
Art. 3
Sicurezza delle comunicazioni, tutela della riservatezza e responsabilità
del professionista
1.
In
tutti i casi, indicati nell'art. 1, nei quali gli psicologi si servano di
tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza per le proprie attività
scientifiche e professionali, sarà loro cura e ricadrà sotto la loro
responsabilità l'utilizzo di sistemi hardware e/o software adeguati e
aggiornati per la protezione delle comunicazioni e delle operazioni finanziarie
connesse a tali attività.
2.
È
fatto obbligo agli psicologi di fornire ai clienti e ai committenti, quando non
sia possibile l'identificazione diretta, la certificazione della propria identità
con l’uso di sistemi legalmente riconosciuti, come ad esempio la firma
digitale. Và, altresì, comunicato il numero di iscrizione all’Ordine degli
Psicologi del Lazio.
3.
Gli
psicologi possono farsi ospitare, a qualsiasi titolo, esclusivamente su siti web
nei quali risulti facilmente identificabile il nome e il recapito del
responsabile del sito.
4.
Nei
siti in cui, da parte di iscritti all’Ordine Regionale, siano offerti servizi
inerenti la psicologia e/o siano pubblicati messaggi promozionali delle singole
attività professionali in ambito psicologico, devono essere facilmente
rintracciabili il Codice Deontologico degli Psicologi italiani e il presente
Codice di Condotta dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.
5.
Gli
psicologi che per le loro attività scientifiche e professionali utilizzino le
dette tecnologie, hanno la responsabilità diretta dell’accertamento, con
l’utilizzo dei medesimi sistemi, dell’identità dei clienti e dei
committenti, con particolare riferimento all’età anagrafica, al genere e al
titolo di studio. In tale fase è opportuna la specificazione dell’importanza
di una corretta risposta. Non sono consentiti, in nessun caso, gli accessi
anonimi a servizi professionali. Una particolare attenzione deve essere prestata
all'autenticità del consenso e alla identificazione di coloro i quali
richiedono l’accesso al servizio nella qualità di esercenti la potestà
genitoriale o la tutela.
Art. 4
Sanzionabilità dell’inosservanza del presente atto
1.
L'inosservanza
delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta sarà valutata ai
sensi:
a)
del
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ed in particolare delle norme
riportate negli artt. 5 (comma 1), 17 (comma 1) e 24 (comma 1);
b)
del
Codice sulla Privacy, in vigore dal 1 gennaio 2004;
c)
della
normativa dettata per la regolamentazione della pubblicità in ambito sanitario.
2.
Qualora
l'inosservanza disposta dal I comma sia rilevante ai sensi dell’art. 10 D.L. 9
aprile 2003 n. 70 (Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare
il commercio elettrico, nel mercato interno), l’Ordine Regionale provvederà a
darne segnalazione all'Autorità amministrativa competente, indicata nell'art.
21 dell’indicato D.L. .
3.
Per
tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente articolato, gli
psicologi sono tenuti al rispetto dell’Atto di Indirizzo in materia di
utilizzo delle tecnologie per la comunicazione a distanza, adottato dal
Consiglio Nazionale degli Psicologi e che con il presente atto viene recepito,
ad esclusione delle norme in contrasto con le disposizioni di questo Codice di
Condotta.
Art. 5
Rapporti con l’Ordine degli Psicologi del Lazio
1.
Lo
psicologo singolo o associato, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio,
che intenda apparire e/o operare in un sito internet che eroga servizi è tenuto
a richiedere, preventivamente, un parere al proprio Ordine Regionale. Nella
richiesta dovranno essere indicati:
a)
indirizzo
web del detto sito;
b)
nome,
cognome ed eventuale titolo professionale del responsabile;
c)
sistemi
hardware e/o software di protezione delle comunicazioni, utilizzati dal sito
stesso;
d)
natura
dei servizi offerti e delle modalità operative di erogazione.
2.
Nel
caso di siti multidisciplinari deve essere indicato, nella richiesta di parere
prevista dal I comma, lo psicologo referente all’Ordine Regionale.
3.
L'Ordine
Regionale fornirà un parere di conformità al Codice Deontologico, al Codice di
Condotta e alla normativa sulla pubblicità. Il rilascio del detto parere potrà
essere subordinato alla richiesta, da parte dell’Ordine, e alla fornitura da
parte del gestore del sito, delle informazioni relative all’avvenuto
adeguamento, da parte di quest'ultimo, ai principi e alle disposizioni contenute
nel presente Codice di Condotta.
4.
Lo
psicologo che ottiene il parere di conformità dall’Ordine Regionale dovrà
attenersi alle disposizioni del presente Codice di Condotta, pena la revoca del
parere stesso. In ogni caso la richiesta di parere dovrà essere reiterata
all’inizio di ogni anno solare. La prima scadenza per il rinnovo del parere di
conformità dovrà essere presentata all’inizio del 2006.
5.
In
caso di parere favorevole di conformità da parte dell’Ordine Regionale, nel
sito ne dovrà essere data chiara e visibile comunicazione, con indicazione del
numero di protocollo e data della pratica.
6.
Nel
caso in cui, dopo il rilascio del parere favorevole di conformità, intervengano
modifiche sostanziali nell’attività del sito, lo psicologo interessato dovrà
richiedere all’Ordine Regionale il rilascio di un nuovo parere.
7.
L'Ordine
degli Psicologi del Lazio istituirà un Osservatorio permanente dei servizi
psicologi offerti, via internet, da parte dei propri iscritti e
terrà un registro aggiornato dei siti in cui gli stessi iscritti offrono i
detti servizi psicologici.
8.
L'Osservatorio
permanente richiederà suggerimenti, commenti e segnalazioni agli psicologi che
offrono servizi sul web e offrirà agli stessi un supporto di consulenza.
Art. 6
Pubblicazione – regime transitorio
1.
Il
presente Codice sarà pubblicato sul primo utile Notiziario dell'Ordine degli
psicologi del Lazio, oltre che sul sito internet dello stesso Ordine ed entrerà
in vigore a partire dal 1° luglio 2004.
2.
Entro
novanta giorni dall’entrata in vigore del presente Codice, tutti gli
psicologi, iscritti all’Ordine Regionale, singoli o associati, che, a
qualsiasi titolo, operino già in internet o, comunque, utilizzino mezzi di
comunicazione a distanza, dovranno richiedere all’Ordine Regionale stesso il
parere di conformità previsto dall’art. 6.
La bozza iniziale poi discussa, modificata e approvata dal Consiglio degli Psicologi del Lazio è stata redatta dal Gruppo di lavoro dell’Ordine 'Psicologia on-line' composto da Guido Crocetti (referente), Giorgio Cavallero, Antonio Cucino, Paolo Renza, Pietro Stampa, con la collaborazione di Federica Mazzeo. Il prodotto finale è esclusiva responsabilità del Consiglio dell’Ordine.